Statuto
JIA
Java Italian Association
Statuto
Art. 1 - COSTITUZIONE, SEDE
E' costituita una associazione denominata "Java Italian Association" con acronimo "JIA".
L'associazione ha sede in Roma, Via Carducci n.10, presso la Societa' Consortile E-Form.
Art. 2 - SCOPO
L'associazione non ha scopo di lucro, e' apartitica, apolitica ed ha finalita' esclusivamente scientifiche. Si prefigge la diffusione delle tecnologie emergenti attraverso l'organizzazione di conferenze, la redazione a la diffusione di pubblicazioni, il coordinamento con altre Associazioni, gruppi o Enti.
Art. 3 - OGGETTO SOCIALE
Costituiscono oggetto dell'associazione le seguenti attivita':
- Curare ed estendere i contatti con aziende, Organi o Enti, pubblici o privati, ed in generale con tutti i gli ambienti professionali legati direttamente o indirettamente al settore delle tecnologie emergenti in campo informatico con particolare riguardo alla tecnologia Java.
- Promuovere lo scambio e la diffusione di informazioni, fra professionisti informatici, con particolare riguardo alle questioni scientifiche o tecniche connesse con la utilizzazione delle tecnologie emergenti.
- Divulgare la conoscenza dei vantaggi e delle possibilita' offerte dalla tecnologia Java, incrementando l'educazione scientifica e tecnica nelle discipline basilari con l'ausilio e la promozione di iniziative atte allo scopo, presso Universita' e scuole di ogni ordine e grado.
- Intraprendere ogni iniziativa idonea a sviluppare e divulgare le attuali e future tecnologie scientifiche operanti nel settore informatico.
- Favorire l'inserimento e la socializzazione fra gli associati, adoperandosi per la loro elevazione morale, culturale, sociale.
- Compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di bene mobili soggetti a registrazione, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.
Art. 4 - ASSOCIATI
Possono essere associati della J.I.A. tutti colore che, maggiorenni, ne condividano e ne accettino finalita' e modi di attuazione.
Le ammissioni sono deliberate dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.
Le domande di adesione devono essere inoltrate al Presidente dell'associazione, corredate della documentazione prevista dal regolamento associativo.
Il Presidente sottoporra' le domande pervenutegli all'attenzione del consiglio direttivo che, sui queste, deliberera' a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di ammissione del candidato socio, questi dovra' effettuare il pagamento della quota associativa, nel termine perentorio di giorni quindici dalla ricevuta comunicazione.
Gli associati della J.I.A. sono ricompresi nelle seguenti categorie:
- Soci fondatori: colore che sottoscrivono l'atto costitutivo e che risulteranno associati nel termine di due mesi dalla costituzione dell'assemblea. Tali soci sono titolari di diritto di voto in sede assembleare.
- Soci ordinari:coloro che per formazione scientifica o tecnica, o per esperienza professionale nutrono un particolare interesse per le attivita' dell'Associazione. Tali soci sono titolari di diritto di voto in sede assembleare.
- Soci collettivi: Societa' o Enti interessati agli scopi ed alle attivita' dell'Associazione.
I soci collettivi sono titolari di diritto di voto.
Art. 5 - DECADENZA, ESCLUSIONE, RINUNCIA
La decadanze e/o l'esclusione da associato e' deliberata dal Consiglio Direttivo, su relazione motivata dal Collegio dei Probiviri, a maggioranza di due terzi e con voto segreto.
In deroga alla disposizione precedente, e' altresi' stabilito, che l'associato perdera' automaticamente tale qualita' al verificarsi di determinati fatti:
- Mancato adempimento delle disposizioni statutarie nonche' delle deliberazioni assembleari.
- Mancato adempimento di obblighi, a qualunque titolo assunti, nei confronti dell'associazione, senza giustificato motivo.
- Mancato pagamento della quota associativa annuale.
Ciascun iscritto puo' rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato presentando comunicazione scritta al Presidente dell'associazione.
Chi recede dall'associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.
La quota associativa e' intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e, comunque non rivalutabile.
Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
- L'assemblea degli associati;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio Sindacale.
Art. 7 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea degli associati e' l'organo sovrano dell'associazione, essa e' composta da tutti gli associati, e convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione deve essere spedita con lettera semplice agli interessati almeno dieci giorni prima della data fissata, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.
L'Assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare sulle seguenti materie:
- Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- Approvazione del programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo;
- Approvazione dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- Elezione dei candidati alle cariche associative.
L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, nonche' per volonta' del Presidente, qualora ne ravvisi la necessita'.
Art. 8 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
Le assemblee sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la meta' piu' uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione puo' avere luogo anche il giorno successivo alla prima.
Le assemblee indette per l'approvazione degli organi dell'associazione, sono valide se e' presente la maggioranza assoluta degli associati.
Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere l'associazione, debbono essere presenti almeno i due terzi degli associati.
Le deliberazioni assembleari sono comunque assunte a maggioranza dei votanti presenti.
Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, o qualora vi sia una richiesta motivata sostenuta da almeno due membri, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi.
Le riunioni costituitesi, senza formalita' di convocazione, hanno la facolta' di deliberare, qualora sia comunque presente la totalita ' dei Consiglieri.
Le riunioni costituenti, nel rispetto delle formalita' di convocazione, potranno validamente deliberare con la presenza della meta' piu' uno dei Consiglieri, compreso il Presidente.
Le riunioni che avvengono avvalendosi di strumenti telematici potranno validamente deliberare a condizione che sia garantita la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del Segretario, l'identificazione reciproca dei partecipanti, la possibilita' di comunicazione contemporanea fra tutti i partecipanti.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice, in caso di parita' sara' predominante il voto del Presidente.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- Formulare il programma annuale da sottoporre all'approvazone dell'Assemblea;
- Predisporre le relazioni da presentare all'assemblea sull'attivita' svolta;
- Predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
- Deliberare sull'ammissione di nuovi soci, ordinari, collettivi;
- Deliberare l'entita' delle quote associative annuali che debbono essere corrisposte;
- Deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- Proporre all'approvazione dell'assemblea il regolamento interno o modifiche allo statuto;
- Altre deliberazioni non riservate ad organi specifici dell'associazione;
- Acquistare, vendere e permutare beni immobili, mobili soggetti a registrazione e mobili;stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali;concedere fidejussioni e altre malleverie.
Art. 10 - MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo e' composto dal Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, e da quattro soci scelti in sede di Assemblea fra quanti hanno dato un valido apporto all'Associazione.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilita' di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attivita' dell'associazione.
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'associazione, di cui firma gli atti.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.
In caso di impedimento o assenza o decadenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro piu' anziano in eta' in seno al Consiglio Direttivo.
Il Segretario cura la compilazione del bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre anch'esso all'esame ed all'approvazione del Consiglio Direttivo. Aggiorna la contabilita' sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e delle norme regolamentari e legislative in vigore, tenendo in perfetta regola i libri contabili.
Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati.
Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Il Tesoriere e' responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'associazione da lui riscosse o affidategli; e' tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei revisori dei conti.
Mensilmente il Tesoriere presenta al Consiglio la situazione di cassa aggiornata.
Art. 11 - I PROBIVIRI
I probiviri debbono essere persone autorevoli per prestigio e qualita' morali. Il loro compito e' quello di intervenire in caso di controversie interne dell'associazione o in occasione di episodi che possono turbare la vita associativa o ledere il nome dell'associazione.
Con apposita relazione scritta richiamano organi o singoli associati ai loro doveri e propongono all'assemblea la radiazione di associati, o il rifiuto di nuove iscrizioni.
Il Collegio dei Probiviri e' composto da tre membri, rieleggibili, che durano in carica tre anni.
Art. 12 - IL COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale e' composto di tre membri eletti all'assemblea dei soci, tra persone competenti nel settore contabile.
Detto organo, ha competenza esclusiva in ordine al controllo della regolarita' dei bilanci e dei libri contabili, e' qualora riscontri irregolarita', deve darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Sindacale sono rieleggibili e durano in carica tre anni.
Art. 13 - FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Le spese occorenti per il funzionamento dell'associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
- Le quote ordinarie degli associati;
- Entrate derivanti da eventuali lasciti o donazioni;
- Entrate derivanti da beni mobili o immobili liberamente messi a disposizione dell'associazione dei singoli associati, o da terzi;
- Proventi dell'attivita' associativa;
- Liberalita' e contributi di terzi, persone fisiche o giuridiche.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione.
L'associazione non distribuira' direttamente, o indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'associazione.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno dieci giorni prima della convocazione dell'assemblea.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 14 - SCIOGLIMENTO
Nel caso di cessazione dell'attivita', per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento e' deliberato dall'assemblea, con maggioranza qualificata. Nella stessa assemblea si provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento dell'associazione tutto il patrimonio della stessa sara' devoluto ad altra associazione avente finalita' analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190, legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fara' riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.